Index Fichier unique

Art. 7c1C. Diritto di famiglia / Ibis. Divorzio / 3. Termine di separazione nei processi di divaorzio pendenti
Art. 7e1C. Diritto di famiglia / Ibis. Divorzio / 5. Conversione di rendite in corso

5. Conversione di rendite in corso

1 Se, in un divorzio pronunciato dopo che sia sopraggiunto un caso di previdenza, il giudice ha assegnato al coniuge creditore, secondo la legge anteriore, un’indennità sotto forma di rendita che si estingue soltanto con la morte del coniuge debitore o del coniuge creditore, quest’ultimo può chiedere al giudice, entro un anno dall’entrata in vigore della modifica del presente Codice del 19 giugno 2015, di assegnargli invece una rendita vitalizia secondo l’articolo 124a, sempre che il coniuge debitore percepisca una rendita d’invalidità e abbia già raggiunto l’età di pensionamento stabilita dal regolamento oppure percepisca una rendita di vecchiaia.

2 Per quanto concerne le decisioni straniere, la competenza è regolata secondo l’articolo 64 della legge federale del 18 dicembre 19872 sul diritto internazionale privato.

3 La rendita secondo la legge anteriore vale come parte di rendita assegnata.


1 Introdotto dal n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
2 RS 291

Art. 81C. Diritto di famiglia / Iter. Effetti del matrimonio in generale / 1. Principio

Art. 7d1C. Diritto di famiglia / Ibis. Divorzio / 4. Previdenza professionale

4. Previdenza professionale

1 La previdenza professionale in caso di divaorzio è retta dalla legge nuova dopo l’entrata in vigore della modifica del presente Codice del 19 giugno 2015.

2 Ai processi di divaorzio pendenti dinanzi a un’autorità cantonale al momento dell’entrata in vigore della modifica del presente Codice del 19 giugno 2015 si applica la legge nuova.

3 Il Tribunale federale applica la legge anteriore allorché la decisione impugnata è stata pronunciata prima dell’entrata in vigore della modifica del presente Codice del 19 giugno 2015; lo stesso vale anche in caso di rinvio all’autorità cantonale.


1 Introdotto dal n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divaorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).

Index Fichier unique

Art. 7b1C. Familienrecht / Ibis. Scheidung / 2. Rechtshängige Scheidungsprozesse
Art. 7d1C. Familienrecht / Ibis. Scheidung / 4. Berufliche Vorsorge

Art. 7c1C. Familienrecht / Ibis. Scheidung / 3. Trennungsfrist bei rechtshängigen Scheidungsprozessen

3. Trennungsfrist bei rechtshängigen Scheidungsprozessen

Für Scheidungsprozesse, die beim Inkrafttreten der Änderung vom 19. Dezember 20032 rechtshängig und die von einer kantonalen Instanz zu beurteilen sind, gilt die Trennungsfrist nach dem neuen Recht.


1 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Dez. 2003 (Trennungsfrist im Scheidungsrecht), in Kraft seit 1. Juni 2004 (AS 2004 2161; BBl 2003 3927 5825).
2AS 2004 2161

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei. Publikationsverordnung, PublV.
Droit-bilingue.ch (2009-2021) - A propos
Page générée le: 2021-01-16T19:36:12
A partir de: http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19070042/index.html
Script écrit en Powered by Perl