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Art. 8371D. Ipoteche legali / II. Di diritto privato federale / 1. Casi
Art. 8391D. Ipoteche legali / II. Di diritto privato federale / 3. Artigiani e imprenditori / a. Iscrizione

Art. 838 D. Ipoteche legali / II. Di diritto privato federale / 2. Venditori, coeredi, ecc.

2. Venditori, coeredi, ecc.

L’iscrizione dell’ipoteca del venditore, dei coeredi o dei membri di un’indivaisione dev’essere fatta al più tardi entro tre mesi dalla trasmissione della proprietà.


Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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