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Art. 8361D. Statutory mortgage right / I. Under cantonal law
Art. 838 D. Statutory mortgage right / II. With entry / 2. Vendor, co—heirs and co—owners

Art. 8371D. Statutory mortgage right / II. With entry / 1. Cases in point

II. With entry

1. Cases in point

1 The right to establish a statutory mortgage right applies to:

1.
the vendor’s claim to the sale price;
2.
the claims of co-heirs and other co-owners in undivaided shares arising from the divaision of immovable property which belonged to the community;
3.
the claims of tradesmen and building contractors who have supplied labour and materials, or labour alone, for construction or other works, for demolition work, scaffolding work or for securing the construction pit or similar on the property whether the debtor is the owner of the property, tradesman or building contractor, tenant or any other person with rights to the property.

2 If a tenant or other person with rights to the property is liable for debts due to tradesmen or building contractors, the claim is valid only if the property owner has consented to the work being done.

3 The beneficiary may not waive such statutory mortgage rights in advance.


1 Amended by No I 1 of the FA of 11 Dec. 2009 (Register Mortgage Certificates and other amendments to Property Law), in force since 1 Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).

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Art. 8361D. Ipoteche legali / I. Di diritto cantonale
Art. 838 D. Ipoteche legali / II. Di diritto privato federale / 2. Venditori, coeredi, ecc.

Art. 8371D. Ipoteche legali / II. Di diritto privato federale / 1. Casi

II. Di diritto privato federale

1. Casi

1 Danno diritto di ottenere la costituzione di un’ipoteca legale:

1.
il credito del venditore, sopra il fondo venduto;
2.
i crediti derivanti dalla divaisione fra coeredi o membri di un’indivaisione, sopra i fondi che spettavano alla comunione;
3.
i crediti di artigiani o imprenditori che avessero fornito materiali e lavoro, o lavoro soltanto, per una costruzione o per altre opere, per la demolizione delle stesse, il montaggio di impalcature, il consolidamento di scavi o lavori simili su un dato fondo, e ciò sopra il fondo stesso, se il debitore è il proprietario, un artigiano o un imprenditore, un conduttore, un affittuario o un altro titolare di diritti sul fondo.

2 Qualora il debitore dei crediti degli artigiani o degli imprenditori sia un conduttore, un affittuario o un altro titolare di diritti sul fondo, il diritto di ottenere la costituzione di un’ipoteca legale sussiste soltanto se il proprietario del fondo ha acconsentito all’esecuzione dei lavori.

3 Gli aventi diritto non possono rinunciare preventivamente ai diritti di ipoteca legale di cui al presente articolo.


1 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).


Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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