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Art. 79 D. Scioglimento / II. Cancellazione dal registro
Art. 81 A. Costituzione / II. Forma

Art. 80 A. Costituzione / I. In genere

A. Costituzione

I. In genere

Per costituire una fondazione occorre che siano destinati dei beni al conseguimento di un fine particolare.

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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