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Art. 9 E. Prove / II. Prova dei documenti pubblici
Art. 11 A. Personalità in genere / I. Godimento dei diritti civili

Art. 101

1 Abrogato dall’all. 1 n. II 3 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).


Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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