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II

Die Bundesregierung anerkennt hiermit dem Grunde nach die Schulden aus der Deutschland seit dem 8. Mai 1945 geleisteten Wirtschaftshilfe, soweit die Haftung hierfür nicht bereits durch das zwischen der Bundesrepublik und den Vereinigten Staaten von Amerika abgeschlossene Abkommen über wirtschaftliche Zusammenarbeit vom 15. Dezember 1949 anerkannt worden ist, oder die Bundesrepublik nicht gemäss Artikel 133 des Grundgesetzes die Verbindlichkeit hierfür bereits übernommen hat. Sie ist bereit, den Verpflichtungen aus der Wirtschaftshilfe gegenüber allen anderen ausländischen Forderungen gegen Deutschland oder deutsche Staatsangehörige Vorrang einzuräumen.

Die Bundesregierung hält es für zweckmässig, die mit der Anerkennung und Abwicklung dieser Schulden zusammenhängenden Fragen in zweiseitigen Abkommen mit den Regierungen der an der Wirtschaftshilfe beteiligten Staaten nach Art des mit den Vereinigten Staaten von Amerika geschlossenen Abkommens vom 15. Dezember 1949 zu regeln. Sie setzt voraus, dass diese Abkommen für den Fall von Meinungsverschiedenheiten eine Schiedsklausel enthalten. Die Bundesregierung ist bereit, mit den beteiligten Regierungen sofort in Verhandlungen über den Abschluss dieser Abkommen einzutreten.

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Art. 1

1. Il Tribunale Arbitrale dell’Accordo sui debiti esterni germanici, chiamato qui di seguito «Tribunale», è composto di otto membri permanenti designati come segue:

a.
tre membri nominati dal Governo della Repubblica Federale di Germania;
b.
un membro nominato dal Governo della Repubblica Francese;
c.
un membro nominato dal Governo del Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord;
d.
un membro nominato dal Governo degli Stati Uniti d’America;
e.
un Presidente e un Vicepresidente nominati congiuntamente dai Governi che hanno il diritto di nominare gli altri membri permanenti del Tribunale. Nel caso in cui tali Governi non avessero potuto, entro quattro mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo sui Debiti esterni germanici (chiamato qui di seguito «Accordo») intendersi sulla nomina del Presidente o del Vicepresidente o di uno tra loro, il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia procederà alla nomina o alle nomine, su domanda del Governo del Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord il quale agisce in virtù dei poteri conferitigli dalle Parti contraenti, nella presente Carta.

2. Quando una delle Parti che ha adito il Tribunale non è tra quei Governi menzionati nel paragrafo 1 del presente Articolo, tale Parte ha il diritto di nominare un membro supplementare che sieda per l’istanza in contestazione. Quando parecchie Parti contraenti si trovano in questa situazione, esse hanno diritto di nominare congiuntamente un membro supplementare.

3. Il Governo della Repubblica Federale di Germania ha diritto di nominare un membro supplementare che segga per l’istanza in contestazione contemporaneamente al membro supplementare nominato conformemente al paragrafo 2 del presente Articolo.

4. Le prime nomine di membri permanenti del Tribunale saranno notificate al Governo del Regno Unito in Gran Bretagna e Irlanda del Nord entro due mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo. Le nomine ai seggi divenuti vacanti saranno notificate entro un mese dalla vacanza.

5. Le Parti contraenti che nominano un membro supplementare conformemente al paragrafo 2 del presente Articolo, ne notificheranno la nomina al Tribunale entro un mese dalla presentazione dell’istanza per la quale è fatta tale nomina. Qualora la nomina del membro supplementare con fosse notificata al Tribunale in tempo utile, l’istanza sarà discussa senza la partecipazione di membri supplementari.

6. Quando il Governo della Repubblica Federale di Germania nomina un membro supplementare in applicazione del paragrafo 3 del presente Articolo, notifica tale nomina al Tribunale entro un mese dal giorno in cui il Tribunale stesso ha ricevuto la notificazione della nomina del membro supplementare designato conformemente al paragrafo 2 del presente Articolo. Qualora la nomina del membro supplementare designato dal Governo Federale non fosse notificata al Tribunale in tempo utile, l’istanza sarà discussa senza la partecipazione di questo membro supplementare.

Art. 2

1. I membri permanenti del Tribunale sono nominati per un periodo di cinque anni. Il loro mandato può essere rinnovato.

2. In caso di morte, di dimissioni o d’impedimento del Presidente o del Vicepresidente, il successore è designato dai Governi che hanno il diritto di nominare i membri permanenti del Tribunale. Se questi Governi non possono intendersi sulla designazione di questo successore entro un mese dalla vacanza, il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia sarà pregato di procedere alla nomina, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 e dell’Articolo 1 della presente Carta.

3. In caso di morte, di dimissioni o d’impedimento di un membro permanente che non sia il Presidente o il Vicepresidente, il Governo che l’aveva nominato, nomina il suo successore entro due mesi dalla vacanza. Questo successore resta in funzioni fino allo spirare del mandato del membro che sostituisce.

4. Quando un membro permanente è temporaneamente impedito di assistere alle sedute del Tribunale, il Governo che l’ha nominato può designare un membro supplente che ne adempia le funzioni durante la sua assenza.

5. Un membro permanente che giunge alla fine del suo mandato o che presenta le sue dimissioni deve tuttavia continuare ad esercitare le sue funzioni fino al momento in cui è nominato il suo successore. Dopo tale nomina e purchè il Presidente non decida altrimenti, egli deve continuare a esercitare le sue funzioni nel disbrigo delle questioni di sua competenza fino alla loro decisione definitiva.

6. Nessun membro permanente può essere revocato prima che spiri il suo mandato se non è intervenuto un accordo tra i governi menzionati nel paragrafo 1 dell’Articolo 1 della presente Carta e, qualora si tratti di un membro nominato dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia, senza il consenso di quest’ultimo.

Art. 3

1. Tutti i membri del Tribunale devono avere i requisti necessari per essere nominati nei loro rispettivi paesi ad alte funzioni giudiziarie, ovvero essere giureconsulti o periti di notoria competenza in materia di diritto internazionale.

2. I membri del Tribunale non devono sollecitare nè accettare istruzioni da alcun Governo; essi non possono esercitare attività incompatibile con le loro funzioni normali nè prender parte alle discussioni per la composizione di controversie di cui ebbero ad occuparsi anteriormente o nelle quali sono direttamente interessati.

3.
a. Per tutta la durata e dopo lo spirare del loro mandato, i membri del Tribunale che non sono cittadini germanici, godono dell’immunità giurisdizionale per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni. I membri del Tribunale che sono cittadini germanici godono della stessa immunità giurisdizionale per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni dei giudici che seggono nei tribunali germanici sul territorio della Repubblica Federale di Germania.
b.
I membri del Tribunale che non sono cittadini germanici, godono sul territorio della Repubblica Federale di Germania degli stessi privilegi e immunità previsti per i membri delle missioni diplomatiche.
Art. 4

1. Tutte le istanze sottoposte al Tribunale sono esaminate in seduta plenaria. L’assemblea plenaria comprende, di massima, tutti i membri permanenti del Tribunale e gli eventuali membri supplementari nominati per le questioni o le contestazioni speciali sottoposte al Tribunale; tuttavia, il Presidente e il Vicepresidente non possono sedere contemporaneamente. Il quorum è di cinque membri.

L’assemblea plenaria deve comprendere:

a.
il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente;
b.
un egual numero di membri permanenti nominati dal Governo della Repubblica Federale di Germania e di membri permanenti nominati dalle altre Parti contraenti;
c.
eventualmente, i membri supplementari in diritto di sedere.

2. In assenza del Presidente, il Vicepresidente ne assume i poteri e ne esercita le funzioni.

Art. 5

La sede del Tribunale sarà in territorio della Repubblica Federale di Germania, in una località designata mediante accordo amministrativo sussidiario tra i Governi che hanno diritto di nominare i membri permanenti del Tribunale.

Art. 6

Nell’interpretazione dell’Accordo e dei suoi Allegati, il Tribunale applica le norme generalmente accettate del diritto internazionale.

Art. 7
1.
a. Il francese, il tedesco e l’inglese sono le lingue ufficiali del Tribunale. Tuttavia, il Presidente può, d’intesa con le Parti, decidere che nella procedura per il disbrigo di una questione, solo una di tali lingue o due di esse potranno essere usate.
b.
Le decisioni del Tribunale saranno prese in tutte e tre le lingue.

2. I Governi che sono parti in una contestazione sottoposta al Tribunale sono rappresentati davanti quest’ultimo da agenti che possono essere assistiti da legali.

3. La procedura comprende una parte scritta e una parte orale. La procedura orale può essere omessa a domanda delle parti.

4. Il Tribunale decide alla maggioranza. Le sue decisioni sono comunicate per iscritto e comprendono un’esposizione dei fatti e una motivazione. In esse sono pure indicate le eventuali opinioni divergenti.

Art. 8

1. Gli onorari e le indennità del Presidente e del Vicepresidente sono a carico del Governo della Repubblica Federale di Germania per la metà;

l’altra metà è ripartita in quote eguali tra gli altri Governi che hanno diritto di nominare membri permanenti.

2. Gli onorari e le indennità di ciascuno degli altri membri del Tribunale sono a carico del Governo che ne ha fatto la nomina. Qualora un membro fosse nominato da parecchi Governi, queste spese saranno ripartite in quote eguali tra i governi di cui si tratta.

3. I fondi necessari per le altre spese del Tribunale saranno messi a disposizione dalla Repubblica Federale di Germania.

4. Le questioni amministrative che interessano il Tribunale, la messa a disposizione dei locali, la nomina del personale e la loro rimunerazione saranno disciplinate mediante accordo amministrativo sussidiario tra i Governi che hanno diritto di nominare i membri permanenti del Tribunale.

Art. 9

  Interpretazione convenuta concernente il paragrafo (2) dell’Articolo 5 dell’Accordo sui Debiti esterni germanici

Nessuna disposizione del paragrafo 2 dell’Articolo 5 dell’Accordo sui debiti esterni germanici potrà essere interpretata come lesiva per diritti fissati dalla legislazione vigente nella Repubblica Federale di Germania o previsti da un accordo conchiuso tra la Repubblica Federale Germanica e una o più Parti all’Accordo sui debiti esterni germanici prima della firma di questo ultimo Accordo.

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei. Publikationsverordnung, PublV.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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