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Die Bundesregierung bringt hiermit ihren Wunsch zum Ausdruck, den Zahlungsdienst für die deutsche äussere Schuld wieder aufzunehmen. Sie geht dabei davon aus, dass zwischen ihr und den Regierungen Frankreichs, des Vereinigten Königreichs von Grossbritannien und Nordirland und der Vereinigten Staaten von Amerika Einverständnis über folgendes besteht:

Es liegt im Interesse einer Wiederherstellung normaler Wirtschaftsbeziehungen zwischen der Bundesrepublik und anderen Ländern, sobald wie möglich einen Zahlungsplan auszuarbeiten, der die Regelung der öffentlichen und privaten Forderungen gegen Deutschland und deutsche Staatsangehörige zum Gegenstand hat.

Bei der Ausarbeitung dieses Planes sind interessierte Regierungen einschliesslich die Bundesregierung, Gläubiger und Schuldner zu beteiligen.

Der Zahlungsplan soll insbesondere die Forderungen behandeln, deren Regelung geeignet ist, die wirtschaftlichen und finanziellen Beziehungen der Bundesrepublik zu anderen Ländern zu normalisieren. Er wird der allgemeinen Wirtschaftslage der Bundesrepublik, insbesondere der Zunahme ihrer Lasten und der Minderung ihrer volkswirtschaftlichen Substanz Rechnung tragen. Die Gesamtwirkung des Planes darf weder die deutsche Wirtschaft durch unerwünschte Auswirkungen auf die innere Finanzlage aus dem Gleichgewicht bringen noch vorhandene oder künftige deutsche Devisenbestände über Gebühr in Anspruch nehmen. Er darf auch nicht die Finanzlast für irgendeine der Besatzungsmächte merklich vermehren.

In allen Fragen, die sich aus den Verhandlungen über den Zahlungsplan und über die Zahlungsfähigkeit ergeben, können die beteiligten Regierungen Sachverständigengutachten einholen.

Das Ergebnis der Verhandlungen ist in Abkommen niederzulegen. Es besteht Einverständnis darüber, dass der Plan nur vorläufigen Charakter hat und der Revision unterliegt, sobald Deutschland wiedervereinigt und eine endgültige Friedensregelung möglich ist.

Genehmigen Sie, Herr Hoher Kommissar, den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.

(gez.) Adenauer

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Art. 1

1. La Commissione Mista (chiamata qui di seguito «Commissione») istituita per l’interpretazione dell’Allegato IV dell’Accordo sui debiti esterni germanici comprende gli otto membri permanenti del Tribunale Arbitrale istituito in applicazione dell’Articolo 28 dell’Accordo, e i membri supplementari che fossero nominati temporaneamente in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo. Tuttavia, ogni Governo che abbia nominato membri permanenti del Tribunale Arbitrale può, invece di designare tale membro permanente per sedere nella Commissione, nominarvi un’altra persona. (I membri della Commissione che hanno la qualità di membri permanenti del Tribunale Arbitrale e i membri nominati invece di questi ultimi sono designati come «membri permanenti della Commissione»).

2. Quando una delle Parti che ha adito la Commissione è sia il Governo di un paese creditore, ma non tra quei Governi che ha diritto di nominare i membri permanenti del Tribunale Arbitrale, sia una persona che abbia qualità di cittadino o di residente di questo paese, il Governo interessato ha il diritto di nominare un membro supplementare che sieda per l’istanza di cui si tratta. Quando parecchi Governi si trovano in questa situazione, essi hanno diritto di nominare congiuntamente un membro supplementare.

3. Il Governo della Repubblica Federale di Germania ha diritto di nominare un membro supplementare che segga per tutte le istanze nelle quali siede parimente un membro supplementare nominato conformemente al paragrafo 2 del presente Articolo.

4. La nomina di qualsiasi membro permanente della Commissione come membro permanente del Tribunale Arbitrale, sarà notificata al Governo del Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord entro due mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo. Le nomine ai seggi divenuti vacanti dei membri nominati conformemente alle disposizioni del presente paragrafo saranno notificate entro un mese dalla vacanza.

5. Le parti contraenti che nominano un membro supplementare in applicazione del paragrafo 2 del presente Articolo, notificheranno la nomina alla Commissione entro un mese dalla presentazione dell’istanza per la quale è fatta la nomina. Qualora la nomina di questo membro supplementare non fosse notificata alla Commissione entro questo termine, l’istanza sarà decisa senza la partecipazione dei membri supplementari.

6. Quando il Governo della Repubblica Federale di Germania nomina un membro supplementare in applicazione del paragrafo 3 del presente Articolo, notifica tale nomina alla Commissione entro un mese dal giorno in cui la Commissione stessa ha ricevuto la notificazione della nomina del membro supplementare designato conformemente al paragrafo 2 del presente Articolo. Qualora la nomina del membro supplementare non fosse notificata alla Commissione in tempo utile, l’istanza sarà discussa senza la partecipazione di questo membro supplementare.

Art. 2

I membri permanenti della Commissione saranno sottoposti, per quanto concerne la durata e il rinnovamento del loro mandato, la nomina dei loro successori o dei loro supplenti, l’esercizio delle loro funzioni dopo le dimissioni o lo spirare del mandato, e la revoca, alle norme previste per i membri permanenti del Tribunale Arbitrale, in applicazione dell’Articolo 2 della Carta di detto Tribunale (Allegato IX all’Accordo).

Art. 3

1. Tutti i membri della Commissione devono avere i requisiti necessari per essere nominati nei oro rispettivi paesi ad alte funzioni giudiziarie, ovvero essere giureconsulti o periti di notoria competenza in materia di diritto internazionale.

2. I membri della Commissione non devono sollecitare nè accettare istruzioni da alcun Governo; essi non possono esercitare attività incompatibile con le loro funzioni normali nè prender parte alle discussioni per la composizione di controversie di cui ebbero ad occuparsi anteriormente o nelle quali sono direttamente interessati.

3.
a. Per tutta la durata e dopo lo spirare del loro mandato, i membri della Commissione che non sono cittadini germanici, godono dell’immunità giurisdizionale per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni. I membri della Commissione che sono cittadini germanici godono della stessa immunità giurisdizionale per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni dei giudici che seggono nei tribunali germanici sul territorio della Repubblica Federale di Germania.
b.
I membri della Commissione che non sono cittadini germanici, godono sul territorio della Repubblica Federale di Germania degli stessi privilegi e immunità previsti per i membri delle missioni diplomatiche.
Art. 4

Tutte le istanze sottoposte alla Commissione sono esaminate da tre membri permanenti della Commissione e, in caso di nomina di membri supplementari per l’esame di una determinata istanza, da questi membri supplementari. Per l’esame di un’istanza seggono i seguenti membri della Commissione:

a.
un Presidente, sia esso il Presidente del Tribunale Arbitrale o, in sua assenza e verso sue istruzioni, il Vicepresidente del Tribunale Arbitrale;
b.
un membro nominato dal Presidente fra i membri permanenti della Commissione nominati dal Governo della Repubblica Federale di Germania;
c.
un membro nominato dal Presidente fra gli altri membri permanenti della Commissione, restando ben inteso che in ciascuna istanza in cui una delle parti è:
(i)
Sia il Governo di un paese creditore che ha diritto di nominare un membro permanente,
(ii)
Sia una persona che abbia qualità di cittadino o di residente di questo paese,
il membro permanente nominato dal Governo di questo paese siede per l’istanza di cui si tratta. Quando parecchi membri permanenti hanno diritto d’invocare la disposizione che precede, il Presidente della Commissione designa quello fra essi che deve sedere per l’istanza stessa.
Art. 5

La sede della Commissione è quella del Tribunale Arbitrale.

Art. 6

Nell’interpretazione dell’Allegato IV all’Accordo la Commissione applica le norme generalmente accettate del diritto internazionale.

Art. 7
1.
a. Il francese, il tedesco e l’inglese sono le lingue ufficiali della Commissione. Tuttavia, il Presidente può, d’intesa con le Parti, decidere che nella procedura per il disbrigo di una questione, solo una di tali lingue o due di esse potranno essere usate.
b.
Le decisioni della Commissione sono prese in tutte e tre le lingue.

2. I Governi che sono parti in una contestazione sottoposta alla Commissione sono rappresentati davanti a quest’ultima da agenti che possono essere assistiti da legali; le persone private possono essere rappresentate da legali.

3. La procedura comprende una parte scritta e una parte orale. La procedura orale può essere omessa a domanda delle parti.

4. La Commissione decide alla maggioranza. Le sue decisioni sono comunicate per iscritto e comprendono un’esposizione dei fatti e una motivazione. In esse sono pure indicate le eventuali opinioni divergenti.

5. Di qualsiasi istanza, la Commissione può rimandare al Tribunale Arbitrale, per decisione, quelle questioni che considera d’importanza fondamentale per l’interpretazione dell’Allegato IV all’Accordo. In simili casi, la Commissione sospende l’istanza nell’attesa della decisione del Tribunale Arbitrale.

6. Quando una Parte del presente Accordo ricorre contro una decisione della commissione al Tribunale Arbitrale, conformemente al paragrafo 7 dell’Articolo 31 dell’Accordo, deve notificare tale ricorso alla Commissione.

7. Salvo decisione contraria della Commissione, ciascuna delle parti nell’istanza paga le proprie spese.

Art. 8

1. Gli onorari e le indennità di ciascun membro della Commissione nominato in sostituzione di un membro permanente del Tribunale Arbitrale e di ciascun membro in più sono a carico del Governo o dei Governi che ne hanno fatto la nomina.

2. La tariffa delle spese di giustizia che le parti sono tenute a pagare sarà fissata mediante accordo amministrativo sussidiario tra i Governi che hanno diritto di nominare i membri permanenti del Tribunale Arbitrale.

3. Tutte le altre spese della Commissione non coperte dalle spese di giustizia sono a carico della Repubblica Federale di Germania.

4. Per quanto concerne l’amministrazione, i locali e il personale, la Commissione ricorrerà alle risorse amministrative messe a disposizione del Tribunale Arbitrale. I provvedimenti amministrativi propri della Commissione che si rendessero necessari saranno disciplinati mediante accordo amministrativo sussidiario, conformemente al paragrafo 2 del presente Articolo.

Art. 9

  Carta del Tribunale arbitrale dell’Accordo sui Debiti esterni germanici

Art. 1

1. Il Tribunale Arbitrale dell’Accordo sui debiti esterni germanici, chiamato qui di seguito «Tribunale», è composto di otto membri permanenti designati come segue:

a.
tre membri nominati dal Governo della Repubblica Federale di Germania;
b.
un membro nominato dal Governo della Repubblica Francese;
c.
un membro nominato dal Governo del Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord;
d.
un membro nominato dal Governo degli Stati Uniti d’America;
e.
un Presidente e un Vicepresidente nominati congiuntamente dai Governi che hanno il diritto di nominare gli altri membri permanenti del Tribunale. Nel caso in cui tali Governi non avessero potuto, entro quattro mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo sui Debiti esterni germanici (chiamato qui di seguito «Accordo») intendersi sulla nomina del Presidente o del Vicepresidente o di uno tra loro, il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia procederà alla nomina o alle nomine, su domanda del Governo del Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord il quale agisce in virtù dei poteri conferitigli dalle Parti contraenti, nella presente Carta.

2. Quando una delle Parti che ha adito il Tribunale non è tra quei Governi menzionati nel paragrafo 1 del presente Articolo, tale Parte ha il diritto di nominare un membro supplementare che sieda per l’istanza in contestazione. Quando parecchie Parti contraenti si trovano in questa situazione, esse hanno diritto di nominare congiuntamente un membro supplementare.

3. Il Governo della Repubblica Federale di Germania ha diritto di nominare un membro supplementare che segga per l’istanza in contestazione contemporaneamente al membro supplementare nominato conformemente al paragrafo 2 del presente Articolo.

4. Le prime nomine di membri permanenti del Tribunale saranno notificate al Governo del Regno Unito in Gran Bretagna e Irlanda del Nord entro due mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo. Le nomine ai seggi divaenuti vacanti saranno notificate entro un mese dalla vacanza.

5. Le Parti contraenti che nominano un membro supplementare conformemente al paragrafo 2 del presente Articolo, ne notificheranno la nomina al Tribunale entro un mese dalla presentazione dell’istanza per la quale è fatta tale nomina. Qualora la nomina del membro supplementare con fosse notificata al Tribunale in tempo utile, l’istanza sarà discussa senza la partecipazione di membri supplementari.

6. Quando il Governo della Repubblica Federale di Germania nomina un membro supplementare in applicazione del paragrafo 3 del presente Articolo, notifica tale nomina al Tribunale entro un mese dal giorno in cui il Tribunale stesso ha ricevuto la notificazione della nomina del membro supplementare designato conformemente al paragrafo 2 del presente Articolo. Qualora la nomina del membro supplementare designato dal Governo Federale non fosse notificata al Tribunale in tempo utile, l’istanza sarà discussa senza la partecipazione di questo membro supplementare.

Art. 2

1. I membri permanenti del Tribunale sono nominati per un periodo di cinque anni. Il loro mandato può essere rinnovato.

2. In caso di morte, di dimissioni o d’impedimento del Presidente o del Vicepresidente, il successore è designato dai Governi che hanno il diritto di nominare i membri permanenti del Tribunale. Se questi Governi non possono intendersi sulla designazione di questo successore entro un mese dalla vacanza, il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia sarà pregato di procedere alla nomina, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 e dell’Articolo 1 della presente Carta.

3. In caso di morte, di dimissioni o d’impedimento di un membro permanente che non sia il Presidente o il Vicepresidente, il Governo che l’aveva nominato, nomina il suo successore entro due mesi dalla vacanza. Questo successore resta in funzioni fino allo spirare del mandato del membro che sostituisce.

4. Quando un membro permanente è temporaneamente impedito di assistere alle sedute del Tribunale, il Governo che l’ha nominato può designare un membro supplente che ne adempia le funzioni durante la sua assenza.

5. Un membro permanente che giunge alla fine del suo mandato o che presenta le sue dimissioni deve tuttavia continuare ad esercitare le sue funzioni fino al momento in cui è nominato il suo successore. Dopo tale nomina e purchè il Presidente non decida altrimenti, egli deve continuare a esercitare le sue funzioni nel disbrigo delle questioni di sua competenza fino alla loro decisione definitiva.

6. Nessun membro permanente può essere revocato prima che spiri il suo mandato se non è intervenuto un accordo tra i governi menzionati nel paragrafo 1 dell’Articolo 1 della presente Carta e, qualora si tratti di un membro nominato dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia, senza il consenso di quest’ultimo.

Art. 3

1. Tutti i membri del Tribunale devono avere i requisti necessari per essere nominati nei loro rispettivi paesi ad alte funzioni giudiziarie, ovvero essere giureconsulti o periti di notoria competenza in materia di diritto internazionale.

2. I membri del Tribunale non devono sollecitare nè accettare istruzioni da alcun Governo; essi non possono esercitare attività incompatibile con le loro funzioni normali nè prender parte alle discussioni per la composizione di controversie di cui ebbero ad occuparsi anteriormente o nelle quali sono direttamente interessati.

3.
a. Per tutta la durata e dopo lo spirare del loro mandato, i membri del Tribunale che non sono cittadini germanici, godono dell’immunità giurisdizionale per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni. I membri del Tribunale che sono cittadini germanici godono della stessa immunità giurisdizionale per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni dei giudici che seggono nei tribunali germanici sul territorio della Repubblica Federale di Germania.
b.
I membri del Tribunale che non sono cittadini germanici, godono sul territorio della Repubblica Federale di Germania degli stessi privilegi e immunità previsti per i membri delle missioni diplomatiche.
Art. 4

1. Tutte le istanze sottoposte al Tribunale sono esaminate in seduta plenaria. L’assemblea plenaria comprende, di massima, tutti i membri permanenti del Tribunale e gli eventuali membri supplementari nominati per le questioni o le contestazioni speciali sottoposte al Tribunale; tuttavia, il Presidente e il Vicepresidente non possono sedere contemporaneamente. Il quorum è di cinque membri.

L’assemblea plenaria deve comprendere:

a.
il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente;
b.
un egual numero di membri permanenti nominati dal Governo della Repubblica Federale di Germania e di membri permanenti nominati dalle altre Parti contraenti;
c.
eventualmente, i membri supplementari in diritto di sedere.

2. In assenza del Presidente, il Vicepresidente ne assume i poteri e ne esercita le funzioni.

Art. 5

La sede del Tribunale sarà in territorio della Repubblica Federale di Germania, in una località designata mediante accordo amministrativo sussidiario tra i Governi che hanno diritto di nominare i membri permanenti del Tribunale.

Art. 6

Nell’interpretazione dell’Accordo e dei suoi Allegati, il Tribunale applica le norme generalmente accettate del diritto internazionale.

Art. 7
1.
a. Il francese, il tedesco e l’inglese sono le lingue ufficiali del Tribunale. Tuttavia, il Presidente può, d’intesa con le Parti, decidere che nella procedura per il disbrigo di una questione, solo una di tali lingue o due di esse potranno essere usate.
b.
Le decisioni del Tribunale saranno prese in tutte e tre le lingue.

2. I Governi che sono parti in una contestazione sottoposta al Tribunale sono rappresentati davanti quest’ultimo da agenti che possono essere assistiti da legali.

3. La procedura comprende una parte scritta e una parte orale. La procedura orale può essere omessa a domanda delle parti.

4. Il Tribunale decide alla maggioranza. Le sue decisioni sono comunicate per iscritto e comprendono un’esposizione dei fatti e una motivazione. In esse sono pure indicate le eventuali opinioni divaergenti.

Art. 8

1. Gli onorari e le indennità del Presidente e del Vicepresidente sono a carico del Governo della Repubblica Federale di Germania per la metà;

l’altra metà è ripartita in quote eguali tra gli altri Governi che hanno diritto di nominare membri permanenti.

2. Gli onorari e le indennità di ciascuno degli altri membri del Tribunale sono a carico del Governo che ne ha fatto la nomina. Qualora un membro fosse nominato da parecchi Governi, queste spese saranno ripartite in quote eguali tra i governi di cui si tratta.

3. I fondi necessari per le altre spese del Tribunale saranno messi a disposizione dalla Repubblica Federale di Germania.

4. Le questioni amministrative che interessano il Tribunale, la messa a disposizione dei locali, la nomina del personale e la loro rimunerazione saranno disciplinate mediante accordo amministrativo sussidiario tra i Governi che hanno diritto di nominare i membri permanenti del Tribunale.

Art. 9

Il Tribunale fisserà le norme della sua procedura nell’ambito della presente Carta e dell’Accordo.

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei. Publikationsverordnung, PublV.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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