Index Fichier unique

Art. 967 B. Iscrizione / IV. Modo dell’iscrizione / 1. In genere
Art. 969 B. Iscrizione / V. Comunicazione d’officio

Art. 968 B. Iscrizione / IV. Modo dell’iscrizione / 2. Servitù

2. Servitù

L’iscrizione e la cancellazione delle servitù prediali devono aver luogo sui fogli del fondo dominante e del fondo servente.


Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Droit-bilingue.ch (2009-2021) - A propos
Page générée le: 2021-01-16T19:35:18
A partir de: http://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19070042/index.html
Script écrit en Powered by Perl