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Art. 913 B. Prestito a pegno / III. Riscatto del pegno / 2. Diritto dell’istituto
Art. 915 D. Regolamenti cantonali

Art. 914 C. Compera a patto di ricupera

C. Compera a patto di ricupera

La compera a patto di ricupera, professionalmente esercitata, è parificata al prestito a pegno.

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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