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Art. 899 A. In genere
Art. 901 B. Costituzione / II. Per cartevalori

Art. 900 B. Costituzione / I. Per crediti con o senza titolo di riconoscimento

B. Costituzione

I. Per crediti con o senza titolo di riconoscimento

1 Per impegnare un credito che non risulta da documento o che risulta da un semplice riconoscimento scritto del debito, occorre la scrittura del contratto di pegno e la consegna del titolo se esiste.

2 Il creditore ed il pignorante possono notificare la costituzione del pegno al debitore.

3 Per la costituzione di pegno sopra altri diritti, è necessaria, oltre la scrittura di pegno, l’osservanza delle formalità prescritte per la loro trasmissione.

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Art. 899 A. In general
Art. 901 B. Establishment / II. In the case of securities

Art. 900 B. Establishment / I. In the case of ordinary claims

B. Establishment

I. In the case of ordinary claims

1 In order to pledge a debt not evidenced in writing or for which only a borrower’s note exists, the pledge agreement must be executed in writing and, where applicable, the borrower’s note transferred.

2 The pledgee and the pledger may inform the debtor of the pledge.

3 In order to pledge other rights, a written pledge agreement must be drawn up and any form required for the transfer must be observed.

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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