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Art. 863 C. Cartella ipotecaria documentale / III. Diritti del creditore / 1. Esercizio
Art. 865 C. Cartella ipotecaria documentale / IV. Annullamento

Art. 864 C. Cartella ipotecaria documentale / III. Diritti del creditore / 2. Trasmissione

2. Trasmissione

1 Per la trasmissione del credito risultante da una cartella ipotecaria documentale occorre la consegna del titolo all’acquirente.

2 Se il titolo è nominativo, occorre inoltre la menzione della trasmissione sul titolo, con l’indicazione dell’acquirente.

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Art. 863 C. Brev ipotecara sin palpiri / III. Dretgs dal creditur / 1. Far valair
Art. 865 C. Brev ipotecara sin palpiri / IV. Annullaziun

Art. 864 C. Brev ipotecara sin palpiri / III. Dretgs dal creditur / 2. Transferiment

2. Transferiment

1 Per transferir la pretensiun che resulta da la brev ipotecara èsi necessari da transferir il titel ipotecar a l’acquistader.

2 Sch’il titel ipotecar porta il num d’ina persuna, ston ultra da quai il transferiment ed il num da l’acquistader vegnir menziunads sin il titel.

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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