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Art. 8371D. Ipoteche legali / II. Di diritto privato federale / 1. Casi
Art. 8391D. Ipoteche legali / II. Di diritto privato federale / 3. Artigiani e imprenditori / a. Iscrizione

Art. 838 D. Ipoteche legali / II. Di diritto privato federale / 2. Venditori, coeredi, ecc.

2. Venditori, coeredi, ecc.

L’iscrizione dell’ipoteca del venditore, dei coeredi o dei membri di un’indivaisione dev’essere fatta al più tardi entro tre mesi dalla trasmissione della proprietà.

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei. Publikationsverordnung, PublV.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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