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Art. 832 C. Effetti dell’ipoteca / I. Proprietà e rapporti di debito / 1. Alienazione totale
Art. 834 C. Effetti dell’ipoteca / I. Proprietà e rapporti di debito / 3. Comunicazione dell’assunzione del debito

Art. 833 C. Effetti dell’ipoteca / I. Proprietà e rapporti di debito / 2. Frazionamento del fondo

2. Frazionamento del fondo

1 In caso di alienazione parziale del fondo ipotecato, o di uno tra più fondi ipotecati del medesimo proprietario ed in caso di divaisione, il vincolo dell’ipoteca, in difetto di accordo speciale, dev’essere suddivaiso in modo che ogni parte rimanga gravata proporzionalmente al suo valore.

2 Il creditore che non accetta questo riparto può domandare, entro un mese dal giorno in cui divaenne definitivo, che il credito gli sia pagato entro un anno.

3 Se gli acquirenti si sono assunti l’obbligo di pagare i debiti gravanti le loro parti, il primo debitore è liberato, ove il creditore non gli dichiari per iscritto entro il termine di un anno di tenerlo ancora obbligato.

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Art. 832 C. Effect / I. Ownership and liability / 1. Alienation
Art. 834 C. Effect / I. Ownership and liability / 3. Notice of assumption of debt

Art. 833 C. Effect / I. Ownership and liability / 2. Division

2. Division

1 If part of a mortgaged property or one of two or more mortgaged properties belonging to the same owner is alienated or if the mortgaged property is divaided, unless otherwise agreed, liability under the mortgage will be reallocated in proportion to the value of the different parts.

2 If the creditor does not wish to accept such reallocation, within one month of its becoming final he or she may request repayment of his or her debt within one year.

3 Where the new owners have assumed liability for the debts secured by their properties, the previous debtor is discharged unless the creditor notifies him or her in writing within one year that he or she intends to retain him or her as debtor.

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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