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Art. 804 B. Costituzione ed estinzione / III. Pegni immobiliari in caso di raggruppamento / 3. Indennità
Art. 806 C. Effetti del pegno immobiliare / II. Pigioni e fitti

Art. 805 C. Effetti del pegno immobiliare / I. Estensione della garanzia

C. Effetti del pegno immobiliare

I. Estensione della garanzia

1 Il pegno immobiliare grava sul fondo con tutte le sue parti costitutive e gli accessori.

2 Sono ritenuti accessori gli oggetti che nell’atto costitutivo del pegno e nel registro fondiario sono menzionati come tali, così le macchine od il mobilio di un albergo, finché non sia dimostrato che per disposizione di legge non può esser loro attribuita questa qualità.

3 Sono riservati i diritti dei terzi sugli accessori.

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Art. 804 B. Creation and extinction / III. Charges on consolidated land / 3. Monetary compensation
Art. 806 C. Effect / II. Rent

Art. 805 C. Effect / I. Extent of security

C. Effect

I. Extent of security

1 A mortgage right encumbers the entire property including all its constituent parts and accessories.

2 If accessories, such as machines or hotel furnishings, are expressly listed in the mortgage agreement and noted as such in the land register, they are treated accordingly unless it is shown that the law precludes their qualification as accessories.

3 Rights of third parties to the accessories are reserved.

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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