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Art. 7d1C. Family law / Ibis. Divorce / 4. Occupational pension
Art. 8a1C. Family law / Iter. Effects the marriage in general / 2. Surname

Art. 7e1C. Family law / Ibis. Divorce / 5. Conversion of existing pensions

5. Conversion of existing pensions

1 If on divaorce under the previous law the court, when deciding on the equitable divaision of pensions, has awarded compensation to the entitled spouse in the form of a pension that terminates on the death of the liable or the entitled spouse, the entitled spouse may, within one year of the amendment of 19 June 2015 coming into force, demand that he or she be granted a life-long pension in accordance with Article 124a instead, should the liable spouse draw an old-age pension or an invalidity pension after the commencement of the statutory pension age.

2 In the case of decisions made abroad, jurisdiction is determined by Article 64 of the Federal Act of 18 December 19872 on International Private Law.

3 Any pension payments already made under previous law are considered part of the pension awarded.


1 Inserted by No I of the FA of 19 June 2015 (Equitable Division of Pensions on Divorce), in force since 1 Jan. 2017 (AS 2016 2313; BBl 2013 4887).
2 SR 291

Art. 81C. Family law / Iter. Effects the marriage in general / 1. Principle

Iter. Effects the marriage in general

1. Principle

For the effects of the marriage in general, the new law applies as soon as the Federal Act of 5 October 1984 has come into force.


1 Amended by No I 4 of the FA of 26 June 1998, in force since 1 Jan. 2000 (AS 1999 1118; BBl 1996 I 1).

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Art. 7e1C. Diritto di famiglia / Ibis. Divorzio / 5. Conversione di rendite in corso

5. Conversione di rendite in corso

1 Se, in un divaorzio pronunciato dopo che sia sopraggiunto un caso di previdenza, il giudice ha assegnato al coniuge creditore, secondo la legge anteriore, un’indennità sotto forma di rendita che si estingue soltanto con la morte del coniuge debitore o del coniuge creditore, quest’ultimo può chiedere al giudice, entro un anno dall’entrata in vigore della modifica del presente Codice del 19 giugno 2015, di assegnargli invece una rendita vitalizia secondo l’articolo 124a, sempre che il coniuge debitore percepisca una rendita d’invalidità e abbia già raggiunto l’età di pensionamento stabilita dal regolamento oppure percepisca una rendita di vecchiaia.

2 Per quanto concerne le decisioni straniere, la competenza è regolata secondo l’articolo 64 della legge federale del 18 dicembre 19872 sul diritto internazionale privato.

3 La rendita secondo la legge anteriore vale come parte di rendita assegnata.


1 Introdotto dal n. 1 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divaorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313; FF 2013 4151).
2 RS 291

Art. 81C. Diritto di famiglia / Iter. Effetti del matrimonio in generale / 1. Principio
Art. 8b1C. Diritto di famiglia / Iter. Effetti del matrimonio in generale / 3. Cittadinanza

3. Cittadinanza

La svizzera maritatasi sotto la legge anteriore può entro un anno dall’entrata in vigore della legge nuova, dichiarare all’autorità competente del suo vecchio Cantone d’origine di voler riprendere la cittadinanza che aveva da nubile.


1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).

Art. 91C. Diritto di famiglia / II. Regime dei beni nei matrimoni celebrati prima del 1° gennaio 1912

Art. 8a1C. Diritto di famiglia / Iter. Effetti del matrimonio in generale / 2. Cognome

2. Cognome

Il coniuge che ha cambiato cognome in occasione del matrimonio prima dell’entrata in vigore della modifica del presente Codice del 30 settembre 2011 può in ogni tempo dichiarare all’ufficiale dello stato civile di voler riprendere il proprio cognome da celibe o nubile.


1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2011 (Cognome e cittadinanza), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 2569; FF 2009 6577 6585).


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