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Art. 777 B. Diritto di abitazione / II. Diritto dell’usuario
Art. 779 C. Diritto di superficie / I. Oggetto e intavolazione nel registro fondiario

Art. 778 B. Diritto di abitazione / III. Oneri

III. Oneri

1 L’usuario sopporta gli oneri della manutenzione ordinaria quando il suo diritto di abitazione sia esclusivo di ogni altro.

2 Se ha solo un diritto di coabitazione, le spese di manutenzione incombono al proprietario.

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Art. 777 B. Right of residence / II. Rights of the usufructuary
Art. 779 C. Building right / I. Object and entry in the land register

Art. 778 B. Right of residence / III. Maintenance costs

III. Maintenance costs

1 If the right of residence is exclusive, the usufructuary bears the costs of ordinary maintenance.

2 If the right of residence is exercised jointly with the owner, the latter bears the maintenance costs.

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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