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Art. 776 B. Right of residence / I. In general
Art. 778 B. Right of residence / III. Maintenance costs

Art. 777 B. Right of residence / II. Rights of the usufructuary

II. Rights of the usufructuary

1 The scope of the right of residence is generally tailored to the personal requirements of the usufructuary.

2 However, unless the right is expressly restricted to the person of the holder, he or she may share the residence with his or her family and household.

3 If the right of residence is limited to part of a building, the holder may use the fittings and installations intended for common use.

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Art. 776 B. Diritto di abitazione / I. In genere
Art. 778 B. Diritto di abitazione / III. Oneri

Art. 777 B. Diritto di abitazione / II. Diritto dell’usuario

II. Diritto dell’usuario

1 Il diritto di abitazione è generalmente commisurato ai bisogni personali dell’usuario.

2 Gli è però lecito, ove il diritto non sia espressamente limitato alla sua persona, di tener presso di sè i membri della propria famiglia e le persone con lui conviventi.

3 Quando il diritto d’abitazione sia limitato ad una parte di un edificio, l’usuario partecipa al godimento degli adattamenti fatti per l’uso comune.


Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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