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Art. 775 A. Usufrutto / V. Casi particolari / 3. Crediti / c. Cessione del credito all’usufruttuario
Art. 777 B. Diritto di abitazione / II. Diritto dell’usuario

Art. 776 B. Diritto di abitazione / I. In genere

B. Diritto di abitazione

I. In genere

1 Il diritto di abitazione consiste nella facoltà di abitare in un edificio o in una parte di esso.

2 Non si può cedere, né si trasmette per successione.

3 Soggiace alle disposizioni circa l’usufrutto, in quanto la legge non disponga altrimenti.

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Art. 775 A. Usufruct / V. Special cases / 3. Claims / c. Right to assignment
Art. 777 B. Right of residence / II. Rights of the usufructuary

Art. 776 B. Right of residence / I. In general

B. Right of residence

I. In general

1 The right of residence is the right to live in all or part of a building.

2 It is neither transferable nor heritable.

3 It is subject to the provisions governing usufruct unless the law provides otherwise.

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