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Art. 713 A. Object
Art. 715 B. Modas d’acquistar / I. Transferiment / 2. Resalva da la proprietad / a. En general

Art. 714 B. Modas d’acquistar / I. Transferiment / 1. Transiziun da la proprietad

B. Modas d’acquistar

I. Transferiment

1. Transiziun da la proprietad

1 Per transferir la proprietad mobigliara èsi necessari da transponer quella en il possess da l’acquistader.

2 Tgi che survegn en buna fai ina chaussa movibla en proprietad, daventa il proprietari da quella chaussa, er sche l’alienader n’è betg autorisà da transferir la proprietad, cun resalva che l’acquistader saja protegì tenor las reglas dal possess.

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Art. 713 A. Oggetto
Art. 715 B. Modi di acquisto / I. Trasmissione / 2. Riserva della proprietà / a. In genere

Art. 714 B. Modi di acquisto / I. Trasmissione / 1. Trasferimento del possesso

B. Modi di acquisto

I. Trasmissione

1. Trasferimento del possesso

1 Per la trasmissione della proprietà mobiliare è necessario il trasferimento del possesso all’acquirente.

2 Chi riceve in buona fede una cosa mobile in proprietà ne divaenta proprietario anche se l’alienante non aveva diritto di trasmettere la proprietà, purché il possesso della cosa sia garantito all’acquirente secondo le regole del possesso.


Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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