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Art. 69c1B. Organisaziun / IV. Mancanzas en l’organisaziun
Art. 711C. Commembranza / II. Contribuziuns

Art. 70 C. Commembranza / I. Entrada ed extrada

C. Commembranza

I. Entrada ed extrada

1 Novs commembers pon entrar da tut temp en l’uniun.

2 L’extrada è admissibla tenor la lescha, sch’ella vegn annunziada 6 mais avant la fin da l’onn chalendar u – sch’igl è previsa ina perioda administrativa – 6 mais avant la fin da quella.

3 La commembranza na po betg vegnir alienada u ertada.

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Art. 69c1B. Loro organizzazione / IV. Lacune nell’organizzazione
Art. 711C. Diritti e doveri dei soci / II. Contributi

Art. 70 C. Diritti e doveri dei soci / I. Ammissione e dimissione

C. Diritti e doveri dei soci

I. Ammissione e dimissione

1 L’ammissione di nuovi soci può avvenire in ogni tempo.

2 Il diritto di dimettersi è garantito per legge, purché la dimissione ne sia annunciata almeno sei mesi prima della fine dell’anno solare, o se è previsto un periodo amministrativo, sei mesi prima dell’anno della fine di questo.

3 La qualità di socio non si può alienare né trasmettere per successione.


Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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