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Art. 556 E. Avertura dal testament / I. Obligaziun da consegna
Art. 558 E. Avertura dal testament / III. Communicaziun als participads

Art. 557 E. Avertura dal testament / II. Avertura

II. Avertura

1 Il testament sto vegnir avert da l’autoritad cumpetenta entaifer 1 mais, dapi ch’el è vegnì consegnà ad ella.

2 Ils ertavels enconuschents a l’autoritad vegnan envidads da quella a l’avertura dal testament.

3 Sch’il testader ha relaschà plirs testaments, ston tuts vegnir consegnads a l’autoritad e vegnir averts da quella.

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Art. 556 E. Pubblicazione delle disposizioni d’ultima volontà / I. Obbligo di consegnarle
Art. 558 E. Pubblicazione delle disposizioni d’ultima volontà / III. Comunicazione ai beneficati

Art. 557 E. Pubblicazione delle disposizioni d’ultima volontà / II. Pubblicazione

II. Pubblicazione

1 Il testamento dev’essere pubblicato dall’autorità competente entro il termine di un mese dall’avvenuta comunicazione.

2 Gli eredi sono invitati ad assistervi in quanto siano conosciuti dall’autorità.

3 Ove il defunto abbia lasciato più di un testamento, tutti devono essere presentati all’autorità e dalla medesima pubblicati.


Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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