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Art. 556 E. Pubblicazione delle disposizioni d’ultima volontà / I. Obbligo di consegnarle
Art. 558 E. Pubblicazione delle disposizioni d’ultima volontà / III. Comunicazione ai beneficati

Art. 557 E. Pubblicazione delle disposizioni d’ultima volontà / II. Pubblicazione

II. Pubblicazione

1 Il testamento dev’essere pubblicato dall’autorità competente entro il termine di un mese dall’avvenuta comunicazione.

2 Gli eredi sono invitati ad assistervi in quanto siano conosciuti dall’autorità.

3 Ove il defunto abbia lasciato più di un testamento, tutti devono essere presentati all’autorità e dalla medesima pubblicati.

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Art. 556 E. Probate proceedings / I. Duty to submit the will
Art. 558 E. Probate proceedings / III. Notification of interested parties

Art. 557 E. Probate proceedings / II. Reading the will

II. Reading the will

1 The testator’s will must be opened and read out by the competent authority within one month of its submission.

2 All heirs known to the authority are summoned to attend the reading.

3 If the testator left more than one will, all are to be submitted to the authority and opened and read out by it.

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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