Index Fichier unique

Art. 380 D. Trattamento di una turba psichica
Art. 382 A. Contratto d’assistenza

Art. 381 E. Intervento dell’autorità di protezione degli adulti

E. Intervento dell’autorità di protezione degli adulti

1 L’autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela di rappresentanza se non vi è una persona con diritto di rappresentanza o se la stessa non vuole esercitare il suo diritto.

2 L’autorità di protezione degli adulti designa la persona con diritto di rappresentanza o istituisce una curatela di rappresentanza se:

1.
è incerto a chi spetti la rappresentanza;
2.
i pareri delle persone con diritto di rappresentanza divaergono; o
3.
gli interessi della persona incapace di discernimento sono esposti a pericolo o non sono più salvaguardati.

3 L’autorità di protezione degli adulti interviene su domanda del medico, di un’altra persona vicina o d’ufficio.

Index Fichier unique

Art. 380 D. Treatment of a mental disorder
Art. 382 A. Care agreement

Art. 381 E. Intervention by the adult protection authority

E. Intervention by the adult protection authority

1 The adult protection authority shall establish a representative deputyship if there is no representative available or the representative does not wish to exercise the right to act.

2 It shall appoint a representative or establish a representative deputyship if:

1.
it is unclear who has a right to act as representative
2.
the persons with a right to act as representative are unable to agree; or
3.
the interests of the person lacking capacity of judgement are endangered or no longer safeguarded.

3 It shall act at the request of the doctor, another closely associated person or ex officio.

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Droit-bilingue.ch (2009-2021) - A propos
Page générée le: 2021-01-16T19:35:44
A partir de: http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19070042/index.html
Script écrit en Powered by Perl