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Art. 314c1C. Child protection / VI. Procedure / 5. Right to notify
Art. 314e1C. Child protection / VI. Procedure / 7. Cooperation and administrative assistance

Art. 314d1C. Child protection / VI. Procedure / 6. Duty to notify

6. Duty to notify

1 The following persons, provided they are not subject to professional confidentiality under the Swiss Criminal Code2, are obliged to report if there are clear indications that the physical, psychological or sexual integrity of a child is at risk and that they cannot remedy the threat as part of their professional activities:

1.
specialists from the fields of medicine, psychology, care services, childcare, education, counselling, religion and sport who have regular contact with children;
2.
persons who learn of such a case in their official capacity.

2 The duty to notify is fulfilled when a person notifies a superior.

3 The cantons may provide for further notification obligations.


1 Inserted by No I of the FA of 15 Dec. 2017 (Child Protection), in force since 1 Jan. 2019 (AS 2018 2947; BBl 2015 3431).
2 SR 311.0

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Art. 314c1C. Protezione del figlio / VI. Procedura / 5. Diritti di avviso
Art. 314e1C. Protezione del figlio / VI. Procedura / 7. Collaborazione e assistenza amministrativa

Art. 314d1C. Protezione del figlio / VI. Procedura / 6. Obblighi di avviso

6. Obblighi di avviso

1 Salvo che siano vincolate dal segreto professionale secondo il Codice penale2, le seguenti persone sono tenute ad avvisare l’autorità di protezione dei minori se vi sono indizi concreti che l’integrità fisica, psichica o sessuale di un minorenne è minacciata ed esse non possono rimediarvi nell’ambito della loro attività:

1.
i professionisti dei settori della medicina, della psicologia, delle cure, dell’accudimento, dell’educazione, della formazione, della consulenza sociale, della religione e dello sport che nella loro attività professionale sono regolarmente in contatto con minorenni;
2.
le persone che apprendono nello svolgimento di un’attività ufficiale che un minorenne versa in tali condizioni.

2 Adempie l’obbligo di avviso pure chi avvisa il proprio superiore.

3 I Cantoni possono prevedere ulteriori obblighi di avviso.


1 Introdotto dal n. I della LF del 15 dic. 2017 (Protezione dei minorenni), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2947; FF 2015 2751).
2 RS 311.0


Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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