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Art. 2701A. Family surname / I. Child of married parents
Art. 270b1A. Family surname / III. Consent of the child

Art. 270a1A. Family surname / II. Child of unmarried parents

II. Child of unmarried parents

1 If one parent has parental responsibility, the child takes that parent's surname before marriage. If the parents share parental responsibility, they decide which of their surnames before marriage their children should take.

2 If joint parental responsibility is established after the birth of the first child, either parent may within a year of its establishment declare before the civil registrar that the child should take the other parent's name before marriage. This declaration applies to all common children, regardless of who is given parental responsibility.

3 If neither parent has parental responsibility, the child takes the mother's name before marriage.

4 A change in the allocation of parental responsibility has no effect on names. The provisions on changing names are reserved.


1 Inserted by No I of the FA of 30 Sept. 2011 (Name and Citizenship) (AS 2012 2569; BBl 2009 7573 7581). Amended by No I of the FA of 21 June 2013 (Parental Responsibility), in force since 1 July 2014 (AS 2014 357; BBl 2011 9077).

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Art. 2701A. Cognome / I. Figlio di genitori coniugati
Art. 270b1A. Cognome / III. Consenso del figlio

Art. 270a1A. Cognome / II. Figlio di genitori non coniugati

II. Figlio di genitori non coniugati

1 Se l’autorità parentale spetta a un solo genitore, il figlio ne assume il cognome da nubile o da celibe. Se l’autorità parentale è esercitata congiuntamente, i genitori stabiliscono se il figlio porterà il cognome da nubile della madre o il cognome da celibe del padre.

2 Se l’autorità parentale congiunta è istituita dopo la nascita del primo figlio, entro un anno dalla sua istituzione i genitori possono dichiarare all’ufficiale dello stato civile che il figlio porterà il cognome da nubile o da celibe dell’altro genitore. La dichiarazione vale per tutti i figli comuni, a prescindere dall’attribuzione dell’autorità parentale.

3 Se l’autorità parentale non spetta ad alcuno dei genitori, il figlio assume il cognome da nubile della madre.

4 Le modifiche dell’attribuzione dell’autorità parentale non hanno ripercussioni sul cognome. Sono fatte salve le disposizioni sul cambiamento del nome.


1 Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2011 (Cognome e cittadinanza) (RU 2012 2569; FF 2009 6577 6585). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).


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