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Art. 10d1C. Family law / IIbis. Marital property law applicable to marriages contracted after 1 January 1912 / 5. Marital agreement / e. Marital agreements concluded with a view to the new law coming into force
Art. 11a1C. Family law / IIbis. Marital property law applicable to marriages contracted after 1 January 1912 / 7. Protection of creditors

7. Protection of creditors

If the marital property rights change when the Federal Act of 5 October 1984 comes into force, the provisions on the protection the creditors in the event of a change in the marital property regime govern liability.


1 Inserted by No I 2 of the FA of 5 Oct. 1984, in force since 1 Jan. 1988 (AS 1986 122 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191).

Art. 121C. Family law / III. The parent-child relationship in general

Art. 10e1C. Family law / IIbis. Marital property law applicable to marriages contracted after 1 January 1912 / 5. Marital agreement / f. Register of marital property

f. Register of marital property

1 After the Federal Act of 5 October 1984 comes into force, no further entries will be made in the register of marital property.

2 The right to inspect the register continues to apply.


1 Inserted by No I 2 of the FA of 5 Oct. 1984, in force since 1 Jan. 1988 (AS 1986 122 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191).

Art. 111C. Family law / IIbis. Marital property law applicable to marriages contracted after 1 January 1912 / 6. Repayment of debts in the case of separation of assets under the law of marital property

6. Repayment of debts in the case of separation of assets under the law of marital property

If a separation of assets under the law of marital property in connection with the new law coming into force causes serious difficulties for a spouse who is liable to pay debts or the replace property that is due, he or she may request additional time to pay; the debt must be secured if this is justified by the circumstances.


1 Amended by No I 2 of the FA of 5 Oct. 1984, in force since 1 Jan. 1988 (AS 1986 122 153 Art. 1; BBl 1979 II 1191).

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Art. 10e1C. Diritto di famiglia / II.bis Regime dei beni nei matrimoni celebrati dopo il 1o gennaio 1912 / 5. Convenzioni matrimoniali / f. Registro dei beni matrimoniali

f. Registro dei beni matrimoniali

1 Con l’entrata in vigore della legge federale del 5 ottobre 1984 non saranno più fatte nuove iscrizioni nel registro dei beni matrimoniali.

2 Il diritto di consultare il registro rimane garantito.


1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).

Art. 111C. Diritto di famiglia / II.bis Regime dei beni nei matrimoni celebrati dopo il 1o gennaio 1912 / 6. Estinzione di debiti in caso di liquidazione del regime dei beni
Art. 12a1C. Diritto di famiglia / IIIbis. Adozione / 1. Mantenimento del diritto anteriore

Art. 11a1C. Diritto di famiglia / II.bis Regime dei beni nei matrimoni celebrati dopo il 1o gennaio 1912 / 7. Protezione dei creditori

7. Protezione dei creditori

Le norme sulla protezione dei creditori in caso di modificazione del regime dei beni s’applicano, quanto alla responsabilità, anche alle modificazioni determinate dall’entrata in vigore della legge federale del 5 ottobre 1984.


1 Introdotto dal n. I 2 della LF del 5 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1986 122 153 art. 1; FF 1979 II 1119).

Art. 121C. Diritto di famiglia / III. Filiazione in genere

III. Filiazione in genere

1 Il sorgere e gli effetti della filiazione sono soggetti alla legge nuova dall’entrata in vigore di questo codice; è riservato l’acquisto del cognome e della cittadinanza verificatosi sotto la legge anteriore.

2 Se all’entrata in vigore della legge nuova si trovano sotto tutela dei figli che secondo la stessa soggiacciono per legge all’autorità parentale, la tutela, al più tardi un anno dopo, sarà sostituita da questa salvo che non sia stato ordinato il contrario giusta le disposizioni sulla privazione dell’autorità parentale.

3 Il trasferimento o la privazione dell’autorità parentale deciso dall’autorità secondo la legge anteriore rimane efficace anche dopo l’entrata in vigore della legge nuova.

4 Se all’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2013 l’autorità parentale spetta a un solo genitore, l’altro genitore può, entro un anno dall’entrata in vigore del nuovo diritto, chiedere all’autorità competente di disporre l’autorità parentale congiunta. L’articolo 298b si applica per analogia.2

5 Il genitore che in occasione del divaorzio è stato privato dell’autorità parentale può rivolgersi indivaidualmente al giudice competente soltanto se il divaorzio non risale a più di cinque anni dall’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2013.3


1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
2 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).
3 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).


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