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Art. 1

1. La Commissione Mista (chiamata qui di seguito «Commissione») istituita per l’interpretazione dell’Allegato IV dell’Accordo sui debiti esterni germanici comprende gli otto membri permanenti del Tribunale Arbitrale istituito in applicazione dell’Articolo 28 dell’Accordo, e i membri supplementari che fossero nominati temporaneamente in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo. Tuttavia, ogni Governo che abbia nominato membri permanenti del Tribunale Arbitrale può, invece di designare tale membro permanente per sedere nella Commissione, nominarvi un’altra persona. (I membri della Commissione che hanno la qualità di membri permanenti del Tribunale Arbitrale e i membri nominati invece di questi ultimi sono designati come «membri permanenti della Commissione»).

2. Quando una delle Parti che ha adito la Commissione è sia il Governo di un paese creditore, ma non tra quei Governi che ha diritto di nominare i membri permanenti del Tribunale Arbitrale, sia una persona che abbia qualità di cittadino o di residente di questo paese, il Governo interessato ha il diritto di nominare un membro supplementare che sieda per l’istanza di cui si tratta. Quando parecchi Governi si trovano in questa situazione, essi hanno diritto di nominare congiuntamente un membro supplementare.

3. Il Governo della Repubblica Federale di Germania ha diritto di nominare un membro supplementare che segga per tutte le istanze nelle quali siede parimente un membro supplementare nominato conformemente al paragrafo 2 del presente Articolo.

4. La nomina di qualsiasi membro permanente della Commissione come membro permanente del Tribunale Arbitrale, sarà notificata al Governo del Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord entro due mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo. Le nomine ai seggi divaenuti vacanti dei membri nominati conformemente alle disposizioni del presente paragrafo saranno notificate entro un mese dalla vacanza.

5. Le parti contraenti che nominano un membro supplementare in applicazione del paragrafo 2 del presente Articolo, notificheranno la nomina alla Commissione entro un mese dalla presentazione dell’istanza per la quale è fatta la nomina. Qualora la nomina di questo membro supplementare non fosse notificata alla Commissione entro questo termine, l’istanza sarà decisa senza la partecipazione dei membri supplementari.

6. Quando il Governo della Repubblica Federale di Germania nomina un membro supplementare in applicazione del paragrafo 3 del presente Articolo, notifica tale nomina alla Commissione entro un mese dal giorno in cui la Commissione stessa ha ricevuto la notificazione della nomina del membro supplementare designato conformemente al paragrafo 2 del presente Articolo. Qualora la nomina del membro supplementare non fosse notificata alla Commissione in tempo utile, l’istanza sarà discussa senza la partecipazione di questo membro supplementare.

Art. 2

I membri permanenti della Commissione saranno sottoposti, per quanto concerne la durata e il rinnovamento del loro mandato, la nomina dei loro successori o dei loro supplenti, l’esercizio delle loro funzioni dopo le dimissioni o lo spirare del mandato, e la revoca, alle norme previste per i membri permanenti del Tribunale Arbitrale, in applicazione dell’Articolo 2 della Carta di detto Tribunale (Allegato IX all’Accordo).

Art. 3

1. Tutti i membri della Commissione devono avere i requisiti necessari per essere nominati nei oro rispettivi paesi ad alte funzioni giudiziarie, ovvero essere giureconsulti o periti di notoria competenza in materia di diritto internazionale.

2. I membri della Commissione non devono sollecitare nè accettare istruzioni da alcun Governo; essi non possono esercitare attività incompatibile con le loro funzioni normali nè prender parte alle discussioni per la composizione di controversie di cui ebbero ad occuparsi anteriormente o nelle quali sono direttamente interessati.

3.
a. Per tutta la durata e dopo lo spirare del loro mandato, i membri della Commissione che non sono cittadini germanici, godono dell’immunità giurisdizionale per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni. I membri della Commissione che sono cittadini germanici godono della stessa immunità giurisdizionale per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni dei giudici che seggono nei tribunali germanici sul territorio della Repubblica Federale di Germania.
b.
I membri della Commissione che non sono cittadini germanici, godono sul territorio della Repubblica Federale di Germania degli stessi privilegi e immunità previsti per i membri delle missioni diplomatiche.
Art. 4

Tutte le istanze sottoposte alla Commissione sono esaminate da tre membri permanenti della Commissione e, in caso di nomina di membri supplementari per l’esame di una determinata istanza, da questi membri supplementari. Per l’esame di un’istanza seggono i seguenti membri della Commissione:

a.
un Presidente, sia esso il Presidente del Tribunale Arbitrale o, in sua assenza e verso sue istruzioni, il Vicepresidente del Tribunale Arbitrale;
b.
un membro nominato dal Presidente fra i membri permanenti della Commissione nominati dal Governo della Repubblica Federale di Germania;
c.
un membro nominato dal Presidente fra gli altri membri permanenti della Commissione, restando ben inteso che in ciascuna istanza in cui una delle parti è:
(i)
Sia il Governo di un paese creditore che ha diritto di nominare un membro permanente,
(ii)
Sia una persona che abbia qualità di cittadino o di residente di questo paese,
il membro permanente nominato dal Governo di questo paese siede per l’istanza di cui si tratta. Quando parecchi membri permanenti hanno diritto d’invocare la disposizione che precede, il Presidente della Commissione designa quello fra essi che deve sedere per l’istanza stessa.
Art. 5

La sede della Commissione è quella del Tribunale Arbitrale.

Art. 6

Nell’interpretazione dell’Allegato IV all’Accordo la Commissione applica le norme generalmente accettate del diritto internazionale.

Art. 7
1.
a. Il francese, il tedesco e l’inglese sono le lingue ufficiali della Commissione. Tuttavia, il Presidente può, d’intesa con le Parti, decidere che nella procedura per il disbrigo di una questione, solo una di tali lingue o due di esse potranno essere usate.
b.
Le decisioni della Commissione sono prese in tutte e tre le lingue.

2. I Governi che sono parti in una contestazione sottoposta alla Commissione sono rappresentati davanti a quest’ultima da agenti che possono essere assistiti da legali; le persone private possono essere rappresentate da legali.

3. La procedura comprende una parte scritta e una parte orale. La procedura orale può essere omessa a domanda delle parti.

4. La Commissione decide alla maggioranza. Le sue decisioni sono comunicate per iscritto e comprendono un’esposizione dei fatti e una motivazione. In esse sono pure indicate le eventuali opinioni divaergenti.

5. Di qualsiasi istanza, la Commissione può rimandare al Tribunale Arbitrale, per decisione, quelle questioni che considera d’importanza fondamentale per l’interpretazione dell’Allegato IV all’Accordo. In simili casi, la Commissione sospende l’istanza nell’attesa della decisione del Tribunale Arbitrale.

6. Quando una Parte del presente Accordo ricorre contro una decisione della commissione al Tribunale Arbitrale, conformemente al paragrafo 7 dell’Articolo 31 dell’Accordo, deve notificare tale ricorso alla Commissione.

7. Salvo decisione contraria della Commissione, ciascuna delle parti nell’istanza paga le proprie spese.

Art. 8

1. Gli onorari e le indennità di ciascun membro della Commissione nominato in sostituzione di un membro permanente del Tribunale Arbitrale e di ciascun membro in più sono a carico del Governo o dei Governi che ne hanno fatto la nomina.

2. La tariffa delle spese di giustizia che le parti sono tenute a pagare sarà fissata mediante accordo amministrativo sussidiario tra i Governi che hanno diritto di nominare i membri permanenti del Tribunale Arbitrale.

3. Tutte le altre spese della Commissione non coperte dalle spese di giustizia sono a carico della Repubblica Federale di Germania.

4. Per quanto concerne l’amministrazione, i locali e il personale, la Commissione ricorrerà alle risorse amministrative messe a disposizione del Tribunale Arbitrale. I provvedimenti amministrativi propri della Commissione che si rendessero necessari saranno disciplinati mediante accordo amministrativo sussidiario, conformemente al paragrafo 2 del presente Articolo.

Art. 9
II

I

La Repubblica Federale conferma con la presente di rispondere dei debiti esterni contratti prima della guerra dal Reich germanico, compresi i debiti di altre entità da dichiararsi ulteriormente come obblighi del Reich, come pure degl’interessi e degli altri oneri gravanti i titoli emessi dal Governo austriaco nella misura in cui tali interessi e oneri erano esigibili dopo il 12 marzo 1938 e prima dell’ 8 maggio 1945.

Il Governo Federale comprende che, al momento della determinazione delle modalità e dell’importo dei pagamenti da eseguire dalla Repubblica Federale in virtù di questi obblighi, sarà tenuto conto della sua situazione generale e segnatamente degli effetti della limitazione della sua competenza territoriale e della sua capacità di pagamento.

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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