La Repubblica federale di Germania
- a.
- esegue, conformemente alle disposizioni del presente Accordo e dei suoi allegati, i pagamenti e i trasferimenti concernenti i debiti dei quali risponde in virtù del presente Accordo e dei suoi allegati;
- b.
- ammette il regolamento e il pagamento, conformemente alle disposizioni del presente Accordo e dei suoi allegati, dei debiti dovuti da una persona che non sia la Repubblica federale di Germania e provvede al trasferimento, conformemente alle disposizioni del presente Accordo e dei suoi allegati, dei pagamenti a conto dei debiti in tal modo regolati.