Quando nel presente Accordo e nei suoi allegati è previsto che un importo dev’essere computato in base a un corso del cambio, questo sarà, riservati i casi contemplati nell’Allegato III e nell’articolo 8 dell’Allegato IV al presente Accordo:
- a.
- il corso del cambio determinato dalle parità delle valute di cui si tratta, in vigore alla data che entra in considerazione e convenute con il fondo monetario internazionale conformemente all’articolo IV, numero 1, dello Statuto del Fondo monetario internazionale; o
- b.
- se nessuna parità siffatta è od era in vigore alla data che entra in considerazione, il corso del cambio convenuto per i pagamenti correnti in un accordo bilaterale di pagamento tra i Governi interessati o le loro autorità monetarie; o
- c.
- se nessuna parità o nessun corso del cambio sono od erano in vigore alla data che entra in considerazione, il corso medio dei cambi applicabili in generale alle operazioni commerciali, in vigore alla data che entra in considerazione o se è il caso alla data dell’ultima quotazione (per i trasferimenti telegrafici nella valuta del paese nel quale il pagamento dev’essere fatto) sul principale mercato di cambi dell’altro paese; o
- d.
- se non esiste o non esisteva alla data che entra in considerazione nessun corso del cambio nel senso delle lettere a, b e c, il corso del cambio designato crossrate of exchange, il quale risulta dai corsi medi del cambio in vigore per le valute di cui si tratta sul principale mercato dei cambi di un terzo Stato in cui sono eseguite operazioni in queste valute o alla data dell’ultima quotazione.