1 Il limite massimo di un grande rischio non può essere superato, salvo nei casi di cui ai capoversi 2 e 3.
2 Il superamento è ammesso se è legato all’esecuzione del traffico dei pagamenti dei clienti e non supera i cinque giorni feriali bancari.
3 È inoltre possibile superare il limite massimo se il superamento costituisce unicamente la conseguenza della riunione di controparti finora indipendenti tra loro o della riunione della banca con altre imprese attive nel settore finanziario.
4 L’importo che supera il limite massimo a seguito di una riunione secondo il capoverso 3 non può essere ulteriormente aumentato in modo attivo. L’eccedenza deve essere eliminata entro due anni a decorrere dall’esecuzione legale della riunione.
71 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7625).
In Abweichung von Artikel 97 Absatz 1 beträgt für Banken der Kategorien 4 und 5 nach Anhang 3 BankV69 die Obergrenze für einzelne Klumpenrisiken gegenüber Banken und Wertpapierhäusern, wenn es sich dabei nicht um nach Artikel 8 Absatz 3 BankG oder nach Artikel 136 Absatz 2 Buchstabe b als systemrelevant bezeichnete Banken oder Finanzgruppen handelt: 100 Prozent des nach den Artikeln 31–40 korrigierten anrechenbaren Kernkapitals.
68 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 22. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7625).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.