Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 95 Kredit
Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito

952.03 Verordnung vom 1. Juni 2012 über die Eigenmittel und Risikoverteilung der Banken und Wertpapierhäuser (Eigenmittelverordnung, ERV)

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

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Art. 98 Obergrenze für Klumpenrisiken gegenüber Banken und Wertpapierhäusern

In Abweichung von Artikel 97 Absatz 1 beträgt für Banken der Kategorien 4 und 5 nach Anhang 3 BankV69 die Obergrenze für einzelne Klumpenrisiken gegenüber Banken und Wertpapierhäusern, wenn es sich dabei nicht um nach Artikel 8 Absatz 3 BankG oder nach Artikel 136 Absatz 2 Buchstabe b als systemrelevant bezeichnete Banken oder Finanzgruppen handelt: 100 Prozent des nach den Artikeln 31–40 korrigierten anrechenbaren Kernkapitals.

68 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 22. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7625).

69 SR 952.02

Art. 99 Superamento del limite massimo

1 Il limite massimo di un grande rischio non può essere superato, salvo nei casi di cui ai capoversi 2 e 3.

2 Il superamento è ammesso se è legato all’esecuzione del traffico dei pagamenti dei clienti e non supera i cinque giorni feriali bancari.

3 È inoltre possibile superare il limite massimo se il superamento costituisce unicamente la conseguenza della riunione di controparti finora indipendenti tra loro o della riunione della banca con altre imprese attive nel settore finanziario.

4 L’importo che supera il limite massimo a seguito di una riunione secondo il capoverso 3 non può essere ulteriormente aumentato in modo attivo. L’eccedenza deve essere eliminata entro due anni a decorrere dall’esecuzione legale della riunione.

71 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 7625).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.