Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 95 Credito
Landesrecht 9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 95 Kredit

952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

952.03 Verordnung vom 1. Juni 2012 über die Eigenmittel und Risikoverteilung der Banken und Wertpapierhäuser (Eigenmittelverordnung, ERV)

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Art. 100 Comunicazione dei grandi rischi e di altri rischi di credito rilevanti

1 La banca deve comunicare al suo organo competente per la direzione generale, la vigilanza e il controllo tutti i grandi rischi e gli altri rischi di credito rilevanti esistenti:

a.
trimestralmente, su base individuale;
b.
semestralmente, su base consolidata.

2 Le comunicazioni devono essere effettuate sul modulo stabilito dalla FINMA e trasmesse entro sei settimane dalla fine del trimestre o del semestre alla società di audit ai sensi della legislazione sulle banche e alla Banca nazionale svizzera.

3 Per le comunicazioni valgono i seguenti giorni di riferimento:

a.
posizione complessiva: ultimo giorno del trimestre e del semestre attuali;
b.
fondi propri di base: ultimo giorno del trimestre e del semestre attuali o precedenti.

4 Devono essere comunicati segnatamente:

a.
tutti i grandi rischi;
b.
tutte le posizioni che, senza l’applicazione della riduzione dei rischi secondo l’articolo 119 capoverso 1, ammontano almeno al 10 per cento dei fondi propri di base computabili;
c.
tutte le posizioni complessive alle quali non si applica alcun limite massimo e che ammontano almeno al 10 per cento dei fondi propri di base computabili.

5 Devono inoltre essere comunicate ogni anno le 20 posizioni complessive di importo maggiore, indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di grandi rischi, a eccezione delle posizioni complessive nei confronti di banche centrali e governi centrali.

6 Le posizioni di cui ai capoversi 4 e 5 devono essere comunicate sotto forma di valori sia prima che dopo l’applicazione della riduzione dei rischi secondo l’articolo 119 capoverso 1.

7 Se un grande rischio concerne un membro degli organi della banca, un partecipante qualificato della banca ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 lettera cbis LBCR o una persona o società loro vicina, nelle comunicazioni il grande rischio è designato con la voce generica «operazioni con gli organi».

8 Se concerne una società del gruppo, nelle comunicazioni il grande rischio è designato con la voce generica «operazioni del gruppo». Devono parimenti essere comunicate le parti della posizione operazioni del gruppo eccettuate dal limite massimo ai sensi degli articoli 111a capoverso 1 e 112 capoverso 2 lettera d.

9 La società di audit esamina i sistemi di controllo interno alla banca implementati per garantire la corretta identificazione e comunicazione dei rischi e valuta l’evoluzione di questi ultimi.

Art. 99 Überschreitung der Obergrenze

1 Die Obergrenze für ein Klumpenrisiko darf ausser in den Fällen nach den Absätzen 2 und 3 nicht überschritten werden.

2 Eine Überschreitung ist zulässig, wenn sie im Zusammenhang mit der Abwicklung des Kundenzahlungsverkehrs steht und längstens fünf Bankwerktage dauert.

3 Eine Überschreitung ist zudem zulässig, wenn sie einzig die Folge einer Verbindung bisher voneinander unabhängiger Gegenparteien oder einer Verbindung der Bank mit anderen Unternehmen des Finanzbereichs ist.

4 Der Betrag, um den die Obergrenze aufgrund einer Verbindung nach Absatz 3 überschritten wird, darf aktiv nicht weiter erhöht werden. Die Überschreitung ist innerhalb von zwei Jahren nach dem rechtlichen Vollzug der Verbindung zu beseitigen.

70 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 22. Nov. 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7625).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.