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Art. 13 Dissemination of the residential population numbers
Art. 15 Law also applicable

Art. 14

1 The Confederation shall bear the costs of the census in accordance with the standard programme, and in particular the costs of its conduct, the compilation and analysis of the data and the dissemination of the results.

2 The Federal Assembly may approve a spending ceiling for the census in a simple federal decree.

3 The costs of the additional programmes are borne in their entirety by the commissioning canton.

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Art. 13 Pubblicazione dei dati sulla popolazione residente
Art. 15 Diritto suppletorio

Art. 14

1 La Confederazione si fa carico dei costi per il censimento della popolazione realizzato secondo il programma standard, in particolare per l’esecuzione dell’indagine, la registrazione e l’elaborazione dei dati e per la pubblicazione dei risultati.

2 L’Assemblea federale può accordare mediante decreto federale semplice un limite di spesa per il censimento della popolazione.

3 I costi derivanti da mandati supplementari sono interamente a carico del Cantone richiedente.


Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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