All’atto della riunificazione della Germania, le Parti Contraenti sottoporranno il presente Accordo a una revisione, allo scopo esclusivo di:
- a.
- applicare le disposizioni degli allegati al presente Accordo relative all’adattamento di determinati debiti in caso di riunificazione, semprechè non sia previsto che le disposizioni di cui si tratta saranno in tal caso applicate automaticamente;
- b.
- estendere l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo ai debiti delle persone residenti nel territorio riunito a quello della Repubblica federale di Germania;
- c.
- procedere ad adeguati adattamenti quanto ai debiti le cui modalità di regolamento sono state fissate tenendo conto della perdita di determinati averi situati nel territorio riunito a quello della Repubblica federale di Germania o dell’impossibilità di disporre degli stessi.