974.1 Lescha federala dals 30 da settember 2016 davart la collavuraziun cun ils stadis da l'Europa da l'Ost

974.1 Legge federale del 30 settembre 2016 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est

Art. 3 Princips

1 La collavuraziun cun ils stadis da l’Europa da l’Ost è ina part da la politica exteriura e da la politica economica exteriura da la Svizra. Ella sa basa en spezial sin il princip dal partenadi solidaric.

2 Las mesiras tenor questa lescha resguardan las relaziuns en ils stadis da l’Europa da l’Ost ed en spezial ils basegns da la populaziun.

3 Ellas premettan ch’ils stadis partenaris prendian avunda atgnas mesiras efficazias.

Art. 3 Principi

1 La cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est è parte integrante della politica estera e della politica economica esterna della Svizzera. Si fonda in particolare sul principio del partenariato solidale.

2 I provvedimenti secondo la presente legge tengono conto delle condizioni degli Stati dell’Europa dell’Est e in particolare dei bisogni della loro popolazione.

3 Essi presuppongono che lo Stato o l’istituzione partner prendano dal canto loro un numero sufficiente di provvedimenti efficaci.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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