1 La collavuraziun cun ils stadis da l’Europa da l’Ost è ina part da la politica exteriura e da la politica economica exteriura da la Svizra. Ella sa basa en spezial sin il princip dal partenadi solidaric.
2 Las mesiras tenor questa lescha resguardan las relaziuns en ils stadis da l’Europa da l’Ost ed en spezial ils basegns da la populaziun.
3 Ellas premettan ch’ils stadis partenaris prendian avunda atgnas mesiras efficazias.
1 La cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est è parte integrante della politica estera e della politica economica esterna della Svizzera. Si fonda in particolare sul principio del partenariato solidale.
2 I provvedimenti secondo la presente legge tengono conto delle condizioni degli Stati dell’Europa dell’Est e in particolare dei bisogni della loro popolazione.
3 Essi presuppongono che lo Stato o l’istituzione partner prendano dal canto loro un numero sufficiente di provvedimenti efficaci.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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