974.1 Lescha federala dals 30 da settember 2016 davart la collavuraziun cun ils stadis da l'Europa da l'Ost
974.1 Legge federale del 30 settembre 2016 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est
Art. 2 Finamiras
La collavuraziun cun ils stadis da l’Europa da l’Ost ha las suandantas finamiras:
- a.
- promover e rinforzar il stadi da dretg ed ils dretgs umans sco er installar e consolidar il sistem democratic, en spezial instituziuns politicas stabilas;
- b.
- promover in svilup economic e social persistent che sa basa sin princips da l’economia da martgà e che favurisescha la stabilitad economica, il svilup cultural, la creschientscha da las entradas e la meglieraziun da las cundiziuns da viver da la populaziun e che contribuescha uschia a la protecziun da l’ambient ed a l’utilisaziun raziunala da las resursas natiralas.
Art. 2 Obiettivi
La cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est persegue i seguenti obiettivi:
- a.
- la promozione e il rafforzamento dello Stato di diritto e dei diritti dell’uomo, nonché l’attuazione e il consolidamento del sistema democratico, segnatamente di istituzioni politiche stabili;
- b.
- la promozione di uno sviluppo economico e sociale sostenibile, fondato sui principi dell’economia di mercato, che favorisca la stabilità economica, lo sviluppo culturale, l’aumento dei redditi e il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e contribuisca nel contempo alla protezione dell’ambiente e all’utilizzazione razionale delle risorse naturali.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.