974.1 Lescha federala dals 30 da settember 2016 davart la collavuraziun cun ils stadis da l'Europa da l'Ost

974.1 Legge federale del 30 settembre 2016 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est

Art. 4 Democrazia e dretgs umans

Il Cussegl federal procura che la collavuraziun sa basia sin ils princips da la democrazia e da l’observaziun dals dretgs umans. El po prender las mesiras basegnaivlas e far las adattaziuns necessarias, sche quests princips vegnan violads en moda gravanta.

Art. 4 Democrazia e diritti dell’uomo

Il Consiglio federale provvede affinché la cooperazione si fondi sui principi della democrazia e sul rispetto dei diritti dell’uomo. In caso di grave violazione di questi principi, può adottare misure e procedere agli adeguamenti necessari.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.