1 Ils organisaturs da gieus per daners na dastgan conceder als giugaders ni emprests ni pajaments anticipads.
2 La concessiun da gieus gratuits u da credits da gieu gratuits sto vegnir approvada ordavant da l’autoritad executiva cumpetenta.
1 Gli organizzatori di giochi in denaro non sono autorizzati a concedere prestiti o anticipi ai giocatori.
2 Per l’offerta di giochi gratuiti e di crediti di gioco gratuiti è necessaria l’autorizzazione dell'autorità d’esecuzione competente.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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