1 Ils organisaturs da gieus per daners na dastgan betg far reclama en moda insistenta u engianaivla.
2 La reclama na dastga betg esser adressada a persunas minorennas u a persunas exclusas.
3 Igl è scumandà da far reclama per gieus per daners betg permess en Svizra.
1 Gli organizzatori di giochi in denaro devono astenersi dal fare pubblicità importuna o ingannevole.
2 La pubblicità non può essere destinata a minorenni o a persone escluse dal gioco.
3 È vietata la pubblicità di giochi in denaro non autorizzati in Svizzera.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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