935.51 Lescha federala dals 29 da settember 2017 davart gieus per daners (Lescha da gieus per daners, LGD)

935.51 Legge federale del 29 settembre 2017 sui giochi in denaro (LGD)

Art. 76 Concept social

1 Ils casinos ed ils organisaturs da gieus da gronda extensiun fan in concept social. Resguardond il privel potenzial e las caracteristicas dal chanal da distribuziun da las differentas purschidas da gieu vegnan previsas en quel mesiras per proteger ils giugaders, en spezial mesiras:

a.
per infurmar ils giugaders;
b.
per identifitgar a temp giugaders periclitads;
c.
per realisar autocontrollas, limitaziuns da gieu e moderaziuns da gieu;
d.
per decretar e per applitgar exclusiuns;
e.
per scolar e per perfecziunar regularmain il persunal incumbensà cun l’execuziun dal concept social;
f.
per registrar datas per evaluar l’efficacitad da las mesiras prendidas.

2 Per elavurar, per realisar e per evaluar las mesiras pon ils casinos ed ils organisaturs da gieus da gronda extensiun collavurar en spezial cun:

a.
las autoritads executivas cumpetentas;
b.
auters casinos u auters organisaturs da gieus da gronda extensiun;
c.
perscrutaders;
d.
posts per la prevenziun da dependenza;
e.
instituziuns da terapia;
f.
servetschs socials.

Art. 76 Piano di misure sociali

1 Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione approntano un piano di misure sociali. Tenendo conto del pericolo potenziale e delle caratteristiche del canale di distribuzione delle singole offerte di gioco, vi prevedono misure volte a proteggere i giocatori, concernenti in particolare:

a.
l’informazione dei giocatori;
b.
l’individuazione precoce dei giocatori a rischio;
c.
l’autocontrollo dei giocatori, la limitazione del gioco e la moderazione nel gioco;
d.
l’adozione e l’applicazione dell’esclusione dal gioco;
e.
la formazione e la formazione continua periodica del personale a cui è affidata l’esecuzione del piano di misure sociali;
f.
il rilevamento di dati necessari per valutare l’efficacia delle misure adottate.

2 Per elaborare, attuare e valutare le misure, le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione possono collaborare in particolare con:

a.
le autorità d’esecuzione competenti;
b.
altre case da gioco o altri organizzatori di giochi di grande estensione;
c.
ricercatori;
d.
centri di prevenzione della dipendenza;
e.
istituti terapeutici;
f.
servizi sociali.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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