935.51 Lescha federala dals 29 da settember 2017 davart gieus per daners (Lescha da gieus per daners, LGD)

935.51 Legge federale del 29 settembre 2017 sui giochi in denaro (LGD)

Art. 32 Obligaziun da dumandar ina permissiun

1 Per realisar gieus da pitschna extensiun dovri ina permissiun da l’autoritad chantunala da surveglianza e d’execuziun.

2 Questa autoritad consegna sias decisiuns da permissiun a l’autoritad interchantunala.

Art. 32 Obbligo d’autorizzazione

1 Per lo svolgimento di giochi di piccola estensione è necessaria l’autorizzazione dell’autorità cantonale di vigilanza e d’esecuzione.

2 L’autorità cantonale trasmette le proprie decisioni di autorizzazione all’Autorità intercantonale.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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