1 Per realisar gieus da pitschna extensiun dovri ina permissiun da l’autoritad chantunala da surveglianza e d’execuziun.
2 Questa autoritad consegna sias decisiuns da permissiun a l’autoritad interchantunala.
1 Per lo svolgimento di giochi di piccola estensione è necessaria l’autorizzazione dell’autorità cantonale di vigilanza e d’esecuzione.
2 L’autorità cantonale trasmette le proprie decisioni di autorizzazione all’Autorità intercantonale.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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