1 La permissiun per realisar in gieu da pitschna extensiun po vegnir concedida, sche:
2 Sche l’organisaziun u la realisaziun da lottarias pitschnas e da scumessas da sport localas vegn surdada a terzas persunas, ston questas terzas persunas persequitar intents d’utilitad publica.
1 L’autorizzazione per lo svolgimento di un gioco di piccola estensione può essere rilasciata se:
2 Se l’organizzazione o lo svolgimento di piccole lotterie o di scommesse sportive locali è affidata a terzi, questi ultimi devono perseguire scopi d’utilità pubblica.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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