1 L’autoritad interchantunala retira la permissiun d’organisaziun u la permissiun da gieu, sche las premissas legalas per lur concessiun èn crudadas davent.
2 En cas levs po ella suspender, restrenscher u suttametter la permissiun a pretensiuns ed a cundiziuns supplementaras.
1 L’Autorità intercantonale revoca l’autorizzazione d’organizzatore o l’autorizzazione del gioco, se non sono più soddisfatte le condizioni legali per il rilascio.
2 In casi poco gravi, può sospendere l’autorizzazione, limitarla o sottoporla a condizioni e oneri suppletivi.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.