1 Per giuditgar, sch’il gieu dumandà è in gieu da gronda extensiun, consultescha l’autoritad interchantunala la CFBG avant che prender la decisiun da permissiun. En cas d’in dischaccord procedan las duas autoritads ad in barat d’opiniuns. Sch’il barat d’opiniuns resta senza in resultat consensual, vegn appellà l’organ da coordinaziun.
2 Sch’i sa tracta da decisiuns da rutina, po l’autoritad interchantunala desister da far la consultaziun.
1 Per stabilire se il gioco oggetto di una richiesta di autorizzazione è un gioco di grande estensione, prima di pronunciare la sua decisione, l’Autorità intercantonale consulta la CFCG. In caso di disaccordo, le due autorità procedono a uno scambio di opinioni. Se lo scambio di opinioni è infruttuoso, sottopongono il caso all’organo di coordinamento.
2 Per le decisioni di routine l’Autorità intercantonale può rinunciare alla consultazione.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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