935.51 Lescha federala dals 29 da settember 2017 davart gieus per daners (Lescha da gieus per daners, LGD)
935.51 Legge federale del 29 settembre 2017 sui giochi in denaro (LGD)
Art. 26 Dumonda
En la dumonda da permissiun fa l’organisatur da gieus da gronda extensiun indicaziuns davart:
- a.
- la concepziun e la realisaziun areguard l’aspect tecnic dals gieus, areguard l’organisaziun ed areguard las finanzas;
- b.
- las mesiras per proteger ils giugaders cunter in gieu excessiv e la realisaziun segira e transparenta dals gieus.
Art. 26 Richiesta
Nella richiesta di autorizzazione l’organizzatore di giochi di grande estensione fornisce indicazioni in merito:
- a.
- alla concezione e allo svolgimento dei giochi sotto il profilo tecnico, organizzativo e finanziario;
- b.
- alle misure di protezione contro il gioco eccessivo e alle misure volte a garantire uno svolgimento sicuro e trasparente dei giochi.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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