935.51 Lescha federala dals 29 da settember 2017 davart gieus per daners (Lescha da gieus per daners, LGD)

935.51 Legge federale del 29 settembre 2017 sui giochi in denaro (LGD)

Art. 28 Dretg chantunal

Ils chantuns pon scumandar en in decret legislativ ch’ils suandants gieus da gronda extensiun vegnian realisads:

a.
tut las lottarias;
b.
tut las scumessas da sport;
c.
tut ils gieus d’inschign.

Art. 28 Diritto cantonale

Nella loro legislazione, i Cantoni possono prevedere il divieto di svolgimento dei seguenti giochi di grande estensione:

a.
tutte le lotterie;
b.
tutte le scommesse sportive;
c.
tutti i giochi di destrezza.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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