1 La permissiun per in gieu da gronda extensiun po vegnir concedida, sche:
2 Scumessas da sport na dastgan betg vegnir purschidas ad eveniments da sport, als quals sa participeschan per gronda part persunas minorennas.
3 Il Cussegl federal determinescha quant enavant che l’autoritad interchantunala po permetter a l’organisatur da gieus da gronda extensiun da collavurar cun organisaturs da gieus da gronda extensiun en Svizra ed a l’exteriur.
1 L’autorizzazione per lo svolgimento di un gioco di grande estensione può essere rilasciata se:
2 Non sono ammesse scommesse sportive su eventi sportivi a cui partecipano prevalentemente minorenni.
3 Il Consiglio federale determina in quale misura l’Autorità intercantonale può autorizzare gli organizzatori di giochi di grande estensione a collaborare con altri organizzatori di giochi di grande estensione in Svizzera e all’estero.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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