1 Titulars d’ina permissiun concedida tenor il dretg vertent per lottarias e per scumessas realisadas sin nivel interchantunal u per automats da gieus d’inschign, dastgan realisar vinavant quests gieus mo, sche:
2 Las permissiuns tenor l’alinea 1 restan valaivlas, fin che la disposiziun davart la dumonda da permissiun ha survegnì vigur legala, dentant almain durant 2 onns suenter l’entrada en vigur da questa lescha.
3 Sch’i na vegn inoltrada nagina dumonda per ina permissiun da gieu entaifer il termin tenor l’alinea 1 litera b, scada la permissiun concedida tenor il dretg vertent 2 onns suenter l’entrada en vigur da questa lescha.
4 Suenter l’entrada en vigur da questa lescha surveglia l’autoritad interchantunala ils gieus d’inschign realisads en moda automatisada u online u sin nivel interchantunal.
1 I titolari di un’autorizzazione rilasciata conformemente al diritto anteriore per le lotterie e le scommesse intercantonali o per gli apparecchi automatici per i giochi di destrezza possono continuare a proporre tali giochi soltanto se:
2 Le autorizzazioni secondo il capoverso 1 restano valide finché la decisione in merito alla richiesta d’autorizzazione è passata in giudicato, ma almeno per due anni dopo l’entrata in vigore della presente legge.
3 Se entro il termine di cui al capoverso 1 lettera b non è presentata una richiesta d’autorizzazione del gioco, l’autorizzazione rilasciata secondo il diritto anteriore scade due anni dopo l’entrata in vigore della presente legge.
4 Dall’entrata in vigore della presente legge, l’Autorità intercantonale esercita la vigilanza sui giochi di destrezza il cui svolgimento è automatizzato, in linea o intercantonale.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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