1 Ils organisaturs da gieus da gronda extensiun en il senn da questa lescha inoltreschan a l’autoritad interchantunala ina dumonda per ina permissiun d’organisaziun entaifer maximalmain 2 onns suenter l’entrada en vigur da questa lescha.
2 Sche la dumonda vegn refusada u sch’i na vegn inoltrada nagina dumonda per ina permissiun d’organisaziun entaifer il termin tenor l’alinea 1, scadan las permissiuns concedidas tenor il dretg vertent 2 onns suenter l’entrada en vigur da questa lescha.
1 Entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della presente legge presentano all’Autorità intercantonale una richiesta d’autorizzazione d’organizzatore.
2 Se la richiesta è respinta o se entro il termine di cui al capoverso 1 non è presentata una richiesta d’autorizzazione, l’autorizzazione rilasciata secondo il diritto anteriore scade due anni dopo l’entrata in vigore della presente legge.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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