1 Titulars da permissiuns concedidas tenor il dretg vertent per lottarias e per scumessas realisadas sin nivel interchantunal, pon inoltrar dumondas da permissiun per novs gieus da gronda extensiun a partir da l’entrada en vigur da questa lescha, er sch’els na disponan betg anc d’ina permissiun d’organisaziun.
2 Sch’ina dumonda per ina permissiun d’organisaziun tenor l’artitgel 141 vegn refusada, scada la permissiun per ils gieus tenor l’alinea 1, uschespert che la disposiziun davart la dumonda per ina permissiun d’organisaziun ha survegnì vigur legala.
3 Sch’i na vegn inoltrada nagina dumonda per ina permissiun d’organisaziun entaifer il termin tenor l’artitgel 141 alinea 1, spirescha la permissiun per ils gieus tenor l’alinea 1 suenter la scadenza da quest termin.
1 I titolari di autorizzazioni rilasciate secondo il diritto anteriore per le lotterie e le scommesse svolte a livello intercantonale possono presentare una richiesta di autorizzazione di nuovi giochi di grande estensione, a partire dall’entrata in vigore della presente legge, anche se non hanno ancora ricevuto l’autorizzazione d’organizzatore.
2 Se la richiesta d’autorizzazione d’organizzatore secondo l’articolo 141 è respinta, l’autorizzazione per i giochi di cui al capoverso 1 scade con il passaggio in giudicato della decisione relativa alla richiesta d’autorizzazione.
3 Se entro il termine di cui all’articolo 141 capoverso 1 non è presentata una richiesta d’autorizzazione d’organizzatore, l’autorizzazione per i giochi di cui al capoverso 1 scade alla fine di tale periodo.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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